Agenti e Repubblica di San Marino
Nell’ambito
della disciplina IVA la prestazione di servizi resa in Italia da un agente
di commercio a favore di un operatore domiciliato nella Repubblica di San
Marino è da considerarsi non imponibile ai sensi del combinato disposto
dell’art. 72, co. 2 e dell’art. 9, co. 1, n. 7), D.P.R. 633/1972. Ne
consegue che al fattura emessa (esente dall’imposta di bollo) deve recare
la dicitura “operazione non imponibile ai fini IVA ai sensi dell’art. 9,
co. 1, n. 7), D.P.R. 633/1972”. Al riguardo si ritiene opportuno
sottolineare che l’effettuazione di tale prestazione consente la
detrazione dell’IVA pagata sugli acquisti e sulle importazioni
nell’esercizio d’impresa. Inoltre, è da tenere presente che entro il
limite delle provvigioni fatturate nell’anno precedente con il regime di
“non imponibilità” e a condizione che queste siano superiori al 10% del
volume d’affari, l’agente di commercio può effettuare acquisti in
sospensione dal pagamento dell’IVA, compresi quelli relativi a beni
strumentali, ma con la sola esclusione di quelli aventi ad oggetto
immobili ed aree edificabili. Va, quindi, evidenziato che la Repubblica di
San Marino non ha stipulato finora convenzioni internazionali per evitare
le doppie imposizioni e secondo la normativa fiscale vigente nella
Repubblica medesima gli operatori sammarinesi esercenti attività d’impresa
e di lavoro autonomo, quando corrispondono a soggetti residenti all’estero
provvigioni per prestazioni di agenzia e di rappresentanza, devono
operare, nella veste di sostituti d’imposta, una ritenuta, a titolo
d’imposta, nella misura del 3%. In questo caso, secondo la normativa
italiana, l’agente di commercio ha la possibilità di recuperare come
credito d’imposta la ritenuta del 3% subita a San Marino a titolo
definitivo. Ciò puntualizzato, è da evidenziare che in fattura va esposta
la ritenuta a titolo d’imposta pari al 3%, calcolata sulle
provvigioni.
<< Normativa
agenti
fonte quivenditori
|