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Agenti e Repubblica di San Marino

Nell’ambito della disciplina IVA la prestazione di servizi resa in Italia da un agente di commercio a favore di un operatore domiciliato nella Repubblica di San Marino è da considerarsi non imponibile ai sensi del combinato disposto dell’art. 72, co. 2 e dell’art. 9, co. 1, n. 7), D.P.R. 633/1972. Ne consegue che al fattura emessa (esente dall’imposta di bollo) deve recare la dicitura “operazione non imponibile ai fini IVA ai sensi dell’art. 9, co. 1, n. 7), D.P.R. 633/1972”. Al riguardo si ritiene opportuno sottolineare che l’effettuazione di tale prestazione consente la detrazione dell’IVA pagata sugli acquisti e sulle importazioni nell’esercizio d’impresa. Inoltre, è da tenere presente che entro il limite delle provvigioni fatturate nell’anno precedente con il regime di “non imponibilità” e a condizione che queste siano superiori al 10% del volume d’affari, l’agente di commercio può effettuare acquisti in sospensione dal pagamento dell’IVA, compresi quelli relativi a beni strumentali, ma con la sola esclusione di quelli aventi ad oggetto immobili ed aree edificabili. Va, quindi, evidenziato che la Repubblica di San Marino non ha stipulato finora convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni e secondo la normativa fiscale vigente nella Repubblica medesima gli operatori sammarinesi esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo, quando corrispondono a soggetti residenti all’estero provvigioni per prestazioni di agenzia e di rappresentanza, devono operare, nella veste di sostituti d’imposta, una ritenuta, a titolo d’imposta, nella misura del 3%. In questo caso, secondo la normativa italiana, l’agente di commercio ha la possibilità di recuperare come credito d’imposta la ritenuta del 3% subita a San Marino a titolo definitivo. Ciò puntualizzato, è da evidenziare che in fattura va esposta la ritenuta a titolo d’imposta pari al 3%, calcolata sulle provvigioni.

 

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fonte quivenditori



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